stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-9-1982

Art. 17


La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilità di Stato ovvero, secondo la loro qualità, nelle borse-valori.
Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge.
Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.
Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.
Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.