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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  3-9-1982

Art. 10


L'autorità prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.
La facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonché ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorità di cui al comma precedente. In ogni caso tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro.
Quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate l'autorità procedente ne verifica prima la identità e l'integrità e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.
Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorità procedente.