DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 447

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.).

Testo in vigore dal: 18-7-1982
                               Art. 4. 

 
  I controlli sono  effettuati  da  funzionari  dei  Ministeri  delle
finanze, dell'agricoltura e delle  foreste  e  del  tesoro,  all'uopo
incaricati dalle rispettive amministrazioni centrali interessate. 
  Per l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma,  il  Ministro
dell'agricoltura e  delle  foreste  puo'  avvalersi  degli  organismi
abilitati al pagamento delle spese per gli interventi di mercato. 
  I funzionari, nell'espletamento dell'incarico, si  avvalgono  della
cooperazione della polizia tributaria. 
  Ai fini del controllo, i funzionari incaricati  hanno  facolta'  di
accedere nella sede legale dell'impresa, nonche' nei  locali  adibiti
dall'imprenditore all'esercizio della sua attivita'. 
  L'imprenditore ha l'obbligo di fornire, a richiesta  degli  addetti
ai  controlli,  i  documenti   commerciali   da   esso   tenuti,   la
corrispondenza attinente alle operazioni FIOGA, nonche' di rilasciare
estratti o copie dei documenti stessi.