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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  14-12-1989
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Art. 44

Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti


I primi dirigenti allorché abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.
La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.
Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre - 11 dicembre 1989, n. 531 (in G.U. 1a s.s. 13/12/1989, n. 50) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.