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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. 834

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1992)
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Testo in vigore dal:  16-10-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;
Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA

il

seguente decreto: Norme per definitivo riassetto delle pensioni di guerra

Art. 1


Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656))
.
((1))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656))
.
((1))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656))
.
((1))

A decorrere dal 1 gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile.
L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo.
Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che in sostituzione di quanto stabilito dai commi primo, secondo e terzo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della L. 656/1986.