DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. 834

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1992)
Testo in vigore dal: 27-7-1988
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
         Numero complessivo massimo dei sanitari componenti 
le commissioni mediche periferiche e la commissione 
                          medica superiore 
 
  L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre
1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "Il  Ministro  del  tesoro  nomina  i  sanitari  componenti   della
commissione medica superiore e delle commissioni mediche  periferiche
entro il numero complessivo  massimo  di  centodieci  unita'  per  la
commissione  medica  superiore  e  di  duecentoventi  unita'  per  le
commissioni mediche periferiche. 
  Il Ministro  del  tesoro  puo'  modificare,  con  proprio  decreto,
l'assegnazione  effettuata  in  sede  di  nomina  in  relazione  alle
esigenze di servizio dei singoli collegi medici. 
  La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel
penultimo  comma  dell'art.  106  viene  effettuata  in  aggiunta  al
contingente  dei  sanitari  di  cui  al  primo  comma  del   presente
articolo". ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni  dalla
L. 26 luglio 1988, n. 291 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il
numero complessivo massimo  di  sanitari,  attualmente  stabilito  in
duecentoventi unita' per le commissioni mediche per  le  pensioni  di
guerra e in centodieci unita' per  la  commissione  medica  superiore
dall'articolo 22 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre  1981,  n.  834,  e'  aumentato,  rispettivamente,  fino   a
cinquecento unita' e fino a duecento unita'".