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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 618

Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  22-10-1980

Art. 12

Funzioni attribuite ai comuni


Salvo quanto previsto dal presente decreto le funzioni in atto esercitate, ai fini dell'assistenza sanitaria ai lavoratori all'estero, dalle sedi periferiche dell'INAM e dalle altre gestioni mutualistiche soppresse sono delegate ai comuni, che le esercitano attraverso le unità sanitarie locali in base a direttive emanate dal Ministero della sanità, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.
Alle unità sanitarie locali spetta il compito di assicurare ai soggetti di cui all'art. 2, che rientrano definitivamente o temporaneamente dall'estero, l'immediata erogazione dell'assistenza sanitaria nel territorio nazionale, nonché agli stranieri l'assistenza sanitaria nei limiti previsti dalle convenzioni e dalle direttive di cui al primo comma.