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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  1-8-1980

Art. 94

Consigli di corsi di laurea e di indirizzo


Nelle facoltà comprendenti più corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo, di laurea di cui, al decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973 n. 766.
Il consiglio di corso di laurea, o di indirizzo di laurea:
1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;
2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;
3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati.
4) propone al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;
5) propone eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e di loro coordinamento con le attività di ricerca;
6) adotta nuove modalità didattiche anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente decreto.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.
Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovrintende e coordina le attività del rispettivo corso o indirizzo.
Dura in carica tre anni accademici.
Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici.
Partecipano altresì al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incaricati stabilizzati nonché i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.
I professori associati partecipano alle deliberazioni (lei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari.
I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari.
I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni.