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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  1-8-1980

Art. 92

Sperimentazioni di nuove attività didattiche


Alle Università e agli altri istituti di istruzione universitaria è consentito sperimentare con il consenso del docente interessato, nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento in relazione anche alle strutture organizzative previste in via sperimenta dal presente decreto ed alle connessioni con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed economici pubblici e privati esistenti nella regione ed in regioni contermini per quanto concerne i compiti didattici di cui all'art. 85.
Per il conseguimento di tale finalità possono essere stipulate convenzioni con gli enti di cui al precedente comma al fine di aggiornamento e riqualificazione professionale anche con altri enti pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi.
Le convenzioni sono stipulate dal rettore su proposta dei consigli dei corsi di laurea o di indirizzi interessati previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
I consigli di corso di laurea o di indirizzo possono sperimentare altresì forme diversificate di studio e di frequenza anche mediante corsi a svolgimento estivo serale ovvero forme di frazionamento dei programmi e degli esami.
Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere inoltre istituite strutture didattiche ausiliarie decentrate mediante anche l'apprestamento di sussidi audiovisivi.
Rimane fermo l'obbligo di ogni professore di svolgere il proprio corso di insegnamento ufficiale.