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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  12-6-2008
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Art. 103

Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi


Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, è riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualità di professori universitari associati e professori incaricati, per la metà il servizio effettivamente prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché in qualità di assistente volontario.(20)
Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di assistente volontario. (20)
Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente . (20)
((36))

Il riconoscimento dei servizi di cui a precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno della predetta data.
I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni.
Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.(20)
Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le università non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le università non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso altri ruoli statali.
I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.
I periodi di attività di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.
I periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti, in cui il presente articolo prende i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario.
Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attività di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa è stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.
Il periodo di insegnamento universitario presso università straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, è riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso università italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il compoletamento del triennio di insegnamento richiesto come requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento in ruolo dei professori associati.
La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38, nonché per coloro che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo.
Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, è riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianità di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attività di ricerca svolti presso l'istituto universitario europeo con sede in Firenze nonché ai periodi di attività di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Università della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva delle rispettive università statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionanti nelle stesse sedi.
I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, incaricati di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneità per professore associato, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalità di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nelle legge n. 766. (32)
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AGGIORNAMENTO (20)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno- 7 luglio 1995, n. 305 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1995, n. 29) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, primo e settimo comma del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica).
Ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costiuzionale dell'art. 103, secondo e terzo comma del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei ricercatori confermati, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.
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AGGIORNAMENTO (32)

La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 8 comma 6) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 è riconosciuto al personale docente e ricercatore delle università, per il quale non è stata applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui al citato articolo 103".
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AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 191 (in G.U. 1a s.s. 11/06/2008, n. 25) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)", nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.