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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 618

Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  13-5-2000
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Art. 2

Beneficiari dell'assistenza


L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati:
A) Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché appartenenti alle seguenti categorie:
1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;
4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
6) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi. (2)
B) Ai cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero ed in particolare:
1) ai dipendenti dello Stato, compresi i contrattisti italiani o stranieri nonché agli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, anche se non pubblici dipendenti e ancorché prestino la propria opera per missioni di breve durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del Governo italiano all'estero, ovvero partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali;
2) al personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero ed a quello imbarcato su navi o aeromobili italiani, che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero;
3) al personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
4) al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attività anche temporanea di servizio fuori del territorio della Repubblica;
5) al personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici degli enti stessi all'estero;
6) agli esperti, ai tecnici ed al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge stessa;
7) alle persone incaricate della direzione di uffici consolari nonché agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
8) ai familiari dei soggetti di cui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei contrattisti stranieri, che le seguano all'estero o li raggiungano anche per brevi periodi.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 APRILE 2000, N. 103))

L'assistenza in territorio estero compete anche durante i viaggi dell'interessato da o per l'Italia, ovvero durante i viaggi e la permanenza per ragioni di lavoro in località estere diverse da quelle di lavoro.
Per i soggetti di cui alla lettera A) le unità sanitarie locali di appartenenza sono tenute a comunicare al Ministero della sanità il trasferimento all'estero.
Per i soggetti di cui alla lettera B) i Ministeri e gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità l'elenco dei propri dipendenti che si recano all'estero per motivi di lavoro.
Il Ministero della sanità può per i soggetti di cui alla lettera A) verificare tramite le rappresentanze consolari la effettiva permanenza all'estero degli stessi e la consistenza del loro nucleo familiare.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale nella sentenza 8 - 14 febbraio 1989, n. 40 (in G.U. la s.s. 22/02/1989, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera A), del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 ('Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978)), nella parte in cui esclude l'erogazione dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 ai cittadini italiani che svolgono attività lavorativa all'estero, qualora godano di prestazioni fornite dal datore di lavoro a livelli non palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833."