DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal: 13-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 71. 
 
  La prevenzione e  l'accertamento  delle  infrazioni  alle  presenti
norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo  VIII.  e
la  stesura   dei   relativi   verbali   spettano   agli   ufficiali,
sottufficiali,  graduati  e   guardie   della   specialita'   polizia
ferroviaria del Corpo delle guardie di  pubblica  sicurezza,  nonche'
agli altri ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria  indicati  nei
commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale. 
  In  assenza  dei  soggetti  sopraindicati  il   personale   addetto
all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve
procedere   alla   constatazione   dei   fatti   ed   alle   relative
verbalizzazioni. 
  Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in  aggiunta  al
personale di cui all'art. 137  del  testo  unico  delle  norme  sulla
disciplina della circolazione stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la  constatazione
e la relativa  verbalizzazione  delle  infrazioni  alle  disposizioni
sull'attraversamento dei passaggi a livello. 
  Per la legalita'  dei  verbali,  il  personale  delle  ferrovie  in
concessione deve essere giurato nelle forme di legge. 
  Per le  ferrovie  in  concessione  l'espletamento  dei  servizi  di
polizia ferroviaria  spetta  inoltre  ai  funzionari  della  M.C.T.C.
addetti alla vigilanza nonche' ai funzionari  dei  competenti  organi
delle regioni e degli enti locali territoriali secondo le  rispettive
attribuzioni. 
  Al fine di assicurare  il  piu'  efficace  contrasto  dell'evasione
tariffaria, i gestori  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  possono
affidare le attivita' di prevenzione,  accertamento  e  contestazione
delle  violazioni  alle  norme  di  viaggio  anche  a  soggetti   non
appartenenti agli organici del gestore medesimo,  qualificabili  come
agenti  accertatori  ((,  previa  verifica  della   possibilita'   di
reimpiegare efficacemente con tali mansioni il  personale  dipendente
dichiarato non idoneo)). Gli  stessi  dovranno  essere  appositamente
abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la
responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e
che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati  alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo  di  competenza.  Per  lo
svolgimento delle  funzioni  loro  affidate  gli  agenti  accertatori
esibiscono   apposito   tesserino   di   riconoscimento    rilasciato
dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti  dall'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  compresi  quelli  necessari
per l'identificazione del trasgressore,  ivi  incluso  il  potere  di
richiedere l'esibizione di valido  documento  di  identita',  nonche'
tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II,
della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a
cui sono destinati, rivestono la qualita' di pubblico ufficiale.  Gli
agenti accertatori possono accertare  e  contestare  anche  le  altre
violazioni in materia di trasporto pubblico  contenute  nel  presente
titolo, per le quali  sia  prevista  l'irrogazione  di  una  sanzione
amministrativa. 
  Il Ministero dell'interno puo' mettere  a  disposizione  agenti  ed
ufficiali  aventi  qualifica  di  polizia  giudiziaria,  secondo   un
programma di  supporto  agli  agenti  accertatori  di  cui  al  comma
precedente, con copertura  dei  costi  a  completo  carico  dell'ente
richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.