DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal: 30-11-1980
                               Art. 5.

  L'autorizzazione  di  cui  al  precedente  art. 4 e' subordinata al
favorevole   esito  di  verifiche  e  prove  funzionali,  rivolte  ad
accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' il servizio
possa svolgersi con sicurezza e regolarita'.
  All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al
precedente  comma  provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con
la   partecipazione   degli   organi  regionali  agli  effetti  della
regolarita'  dell'esercizio  per  i  servizi di pubblico trasporto di
competenza  delle  regioni stesse. Le verifiche e le prove funzionali
vengono  disposte  dagli uffici e dagli organi indicati al precedente
comma  su  richiesta  del  concessionario  il quale, all'uopo, dovra'
unire  alla  propria  domanda  una  dichiarazione  di  ultimazione  e
regolare  esecuzione  di  tutte  le  opere costituenti la ferrovia in
concessione,    rilasciata    dal    professionista   preposto   alla
realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo
al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge
5  gennaio  1971,  n.  1086,  nonche',  per  le  attrezzature, per le
apparecchiature   e   per   il  materiale  mobile  in  genere,  della
documentazione  probatoria  rilasciata  dal  costruttore  ovvero  dal
capocommessa  qualora  si  tratti  di complessi non prodotti da unico
fornitore.
  Ai  fini  della  sicurezza  il  Ministro dei trasporti, con proprio
decreto,  stabilisce le disposizioni e le modalita' di esecuzione per
le  verifiche  e  prove  funzionali di cui al primo comma, nonche' la
forma  ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei
documenti  probatori  da  allegare ad essa, in particolare per quanto
riguarda  la rispondenza alle normative tecniche, nonche' i controlli
sulla  qualita'  e  sull'assenza  di  difetti  dei  materiali  e  dei
componenti impiegati.
  Nei  confronti  delle  ferrovie in concessione o, comunque, di loro
singoli  impianti  o  di  parti  di essi nonche' del materiale mobile
realizzati  con  contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto
stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9
maggio  1912,  n.  1447,  e dal capo VI del regolamento approvato con
regio  decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per
quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso,
non  potra'  intervenire  se  non  trascorso  un  anno  dall'apertura
all'esercizio.  Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate
con   contributi   finanziari  delle  regioni  o  degli  enti  locali
territoriali,  intendendosi  sostituiti  agli  organi  statali quelli
regionali o degli enti locali medesimi.
  Le  procedure  di  cui  ai  precedenti  commi trovano applicazione,
oltreche'   in  sede  di  prima  realizzazione  di  una  ferrovia  in
concessione,  anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche
tecniche  dei  progetti  definitivi  approvati a norma del precedente
art.  3,  secondo  comma,  intendendosi  l'autorizzazione  di  cui al
precedente  primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione
dell'esercizio  per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in
servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
  Per  quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su
strade  ed  effettuati  con autobus, gli accertamenti di cui al primo
comma  sono  limitati  al  riconoscimento,  ai fini della sicurezza e
della  regolarita'  del servizio, della idoneita' del percorso, delle
sue  eventuali  variazioni,  nonche' dell'ubicazione delle fermate in
relazione  anche  alle  caratteristiche  dei  veicoli  da  impiegare.
Restano  ferme  inoltre  le  norme  del vigente codice della strada e
delle  relative  disposizioni  di  esecuzione  per  cio' che concerne
l'ammissione alla circolazione dei veicoli.