stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-8-1980

Art. 96

Consiglio di amministrazione


Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a far parte dei consigli di amministrazione dell'Università.
Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione della suddetta prima tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa, i due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati ed il rappresentante degli assistenti ordinari vengono sostituiti da un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e un rappresentante degli assistenti ordinari.
Nelle Università in cui, per effetto dell'espletamento della prima tornata di giudizi, le categorie dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti ordinari sono diventate inferiore al 10 per cento della consistenza riscontrata all'atto, dell'entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti delle categorie al di sotto della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti da altrettanti professori associati. Entro sei mesi dalla indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneità, i due rappresentanti dei professori, incaricati stabilizzati e il rappresentante degli assistenti ordinari saranno integralmente sostituiti da tre professori associati.
L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di questi ultimi spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Entro sei mesi dalla indizione della prima tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa i consigli di amministrazione delle Università sono altresì integrati da un rappresentante dei ricercatori. Detta rappresentanza viene rinnovata ed elevata a due rappresentanti sei mesi dopo l'indizione della seconda tornata di giudizi.
Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva del personale non docente è aumentata da uno a due.