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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  22-6-1995
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Art. 21

Copertura di posti


I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per trasferimento, su richiesta delle facoltà.
I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da bandire con periodicità biennale, nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2.
I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 APRILE 1995, N. 120, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236))
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L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse modalità indicate nel precedente art. 2.
Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sarà messo a concorso il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere del C.U.N.