DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
Testo in vigore dal: 22-6-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.
     Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'

  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti in materia di divieto di
cumulo  dell'ufficio  di  professore  con  altri  impieghi pubblici o
privati,   il   professore   ordinario   e'  collocato  d'ufficio  in
aspettativa  per  la  durata della carica, del mandato o dell'ufficio
nei seguenti casi:

    1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
    2)  nomina  alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
    ((3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea));
    ((3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate   delle   Nazioni   Unite   che   comporti  un  impegno
incompatibile   con   l'assolvimento  delle  funzioni  di  professore
universitario.))
    4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1985, N.705;
    5)  nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
    6) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1985, N.705;
    7)  nomina  a  presidente o componente della giunta regionale e a
presidente del consiglio regionale;
    8) nomina a presidente della giunta provinciale;
    9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
    10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato
di  enti  pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale,
di  enti  pubblici  economici, di societa' a partecipazione pubblica,
anche  a  fini  di  lucro.  Restano  in  ogni caso escluse le cariche
comunque  direttive  di  enti a carattere prevalentemente culturale o
scientifico  e  la  presidenza,  sempre  che  non remunerata, di case
editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
    11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale
quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione
radio-televisiva;
    12)  nomina  a  presidente  o  segretario  nazionale  di  partiti
rappresentati in Parlamento;
    13)  nomine  ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o
comunque  previsti  da  altre  leggi  presso le amministrazioni dello
Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
  Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica
i   professori   di   ruolo  che  ricoprano  la  carica  di  rettore,
pro-rettore,  preside  di  facolta'  e  direttori di dipartimento, di
presidente  di  consiglio  di  corso  di  laurea,  di  componente del
Consiglio  universitario  nazionale.  La  limitazione e' concessa con
provvedimento  del  Ministro della pubblica istruzione e non dispensa
dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
  Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in una delle situazioni di
incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione,
all'atto  della  nomina,  al  rettore, che adotta il provvedimento di
collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio.   Nel   periodo   dell'aspettativa  e'  corrisposto  il
trattamento  economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati
civili  dello  Stato che versano in una delle situazioni indicate nel
primo  comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma,
della  legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
  Il  periodo  dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza
assegni,  e'  utile  ai  fini  della progressione nella carriera, del
trattamento  di  quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti,
nonche'   della   maturazione  dello  straordinariato  ai  sensi  del
precedente art. 6.
  Qualora  l'incarico  per  il  quale e' prevista l'aspettativa senza
assegni  non  comporti,  da  parte dell'ente, istituto o societa', la
corresponsione  di una indennita' di carica si applicano, a far tempo
dal  momento  in  cui  e'  cominciata  a  decorrere l'aspettativa, le
disposizioni  di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si
tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente
articolo,  gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata
legge  12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o
societa'.
  I  professori  collocati  in  aspettativa  conservano  il  titolo a
partecipare   agli  organi  universitari  cui  appartengono,  con  le
modalita'  previste  dall'articolo  14,  terzo  e quarto comma, della
legge 18 marzo 1958, n. 311;essi mantengono il solo elettorato attivo
per  la  formazione  delle  commissioni  di concorso e per l'elezione
delle  cariche  accademiche  previste dal precedente secondo comma ed
hanno   la   possibilita'  di  svolgere,  nel  quadro  dell'attivita'
didattica  programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato
di  ricerca,  delle  scuole di specializzazione e delle scuole a fini
speciali,  cicli  di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali
anche  nell'ambito  dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con
il  titolare  del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro preclusa la
titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere
attivita'  di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare
d'intesa  tra  il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere
ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione
della  possibilita'  di  far parte delle commissioni di concorso sono
fatte  salve  le  situazioni  di  incompatibilita' che si verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
  Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori
ruolo per limiti di eta'. (12)
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AGGIORNAMENTO (12)
  La  L. 5 agosto 1988, n. 341 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
"I  professori  universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per la
formazione  delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneita'
a  professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi
per professore universitario ordinario o associato nei casi in cui le
operazioni  per  la formazione della commissione siano iniziate prima
dell'entrata  in  vigore dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985,
n.  705,  anche  se  la  conclusione  delle operazioni anzidette e la
nomina della commissione siano avvenute successivamente".