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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 538

Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1983)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Su deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonché quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.
È dovuto altresì dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed è maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attività professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) che "a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevata dal 2 al 3 per cento."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 33 comma 3) che "a decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, già elevata dall'articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento."