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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1980, n. 391

Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2018)
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Testo in vigore dal:  17-8-1980

Art. 2

Definizioni


Un prodotto è preimballato quando è preconfezionato in assenza dell'acquirente, in un imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione della quantità di prodotto così racchiusa non possa essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio.
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale esso è preimballato.
Lo quantità nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un preimballaggio è la massa o il volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello del contenuto alla temperatura di 20° C, qualunque sia la temperatura alla quale è eseguito il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati o congelati.
L'errore in meno di un preimballaggio è la quantità di cui il suo
contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.