DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1980
                               Art. 9.
                 Modalita' di assunzione in servizio

  L'assunzione  in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale,
nei  limiti  dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed
espletati dalla regione.
  L'assunzione  per chiamata diretta e' ammessa soltanto per speciali
categorie  di  personale addetto a mansioni elementari, sulla base di
adeguati  criteri  selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le
relative  selezioni  sono  effettuate  dalla  regione anche a livello
locale.  La  regione  puo', con legge, delegate alle unita' sanitarie
locali la selezione di detto personale.
  L'assunzione  del  personale  di  assistenza religiosa cattolica e'
effettuata   direttamente   dal  comitato  di  gestione  su  proposta
dell'ordinario diocesano competente per territorio.
  L'assunzione  di  personale straordinario e' ammessa esclusivamente
per  particolari,  inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e
deve essere effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 13,
ultimo comma.
  Si  applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione
dello  Stato  sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e
sulle preferenze.
  Salvo  le  assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma
e'   fatto   divieto   alle   unita'  sanitarie  locali  di  assumere
direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.
  Il  comitato  di  gestione ha facolta' di stipulare, nei limiti dei
posti  vacanti  nelle  piante  organiche,  convenzioni con gli ordini
religiosi  per  l'espletamento  di  servizi con personale idoneo alle
funzioni rispettivamente assegnate.
  Tutti  gli  atti  e  provvedimenti  adottati  in  violazione  delle
disposizioni  del  presente  articolo  sono  nulli  ed  impegnano  la
responsabilita'   personale   e   diretta  di  chi  li  dispone,  dei
responsabili  dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed
amministrativo.