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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980

Art. 12

Norme concorsuali


I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unità sanitarie locali, con periodicità annuale, salvo esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato. Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi.
Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative.
Fermo restando quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e dall'art. 41 del presente decreto, il bando indica, per le posizioni funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unità sanitaria locale.
Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla data del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Si considerano disponibili, altresì, i posti ricoperti da personale che presta servizio in base a convenzioni con ordini religiosi, qualora le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare il servizio con nuove convenzioni.
Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame - che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica - i titoli valutabili - con particolare riferimento al curriculum formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite - i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità, nonché le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali è richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione.