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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980

Art. 11

Cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea


I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma.
I medici di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 217 possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purché siano stati ammessi all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge n. 217 ovvero ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e siano in possesso degli altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all'art. 12 del presente decreto.