DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979, n. 886

Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
Testo in vigore dal: 29-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 42.
              Servizio antincendio e piano di emergenza

  In  ogni  unita'  di perforazione o produzione, se presidiata, ((il
datore  di  lavoro  organizza))  un servizio antincendio, costituito,
quando  del  caso,  da  un  capo  responsabile  e  da  una squadra di
emergenza.
  La costituzione e le dotazioni della squadra sono determinate ((dal
datore di lavoro.))
  ((Il   datore  di  lavoro,  per  le  unita'  semoventi  o  navi  di
perforazione,  predispone))  un  piano di emergenza che preveda norme
generali  di condotta per tutto il personale e particolari incombenze
per il personale del servizio antincendio.
  Il  piano deve essere reso pubblico mediante affissione su appositi
quadri posti anche nei locali logistici.
  La  squadra  deve  periodicamente  eseguire  esercitazioni  secondo
quanto  previsto  dal  piano  di  emergenza  e verificare lo stato di
efficienza   degli  impianti,  delle  attrezzature  e  dei  materiali
antincendio e di soccorso.
  Le esercitazioni e le verifiche devono essere annotate sul registro
di piattaforma.