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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. 627

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  21-10-1978

Art. 8


I soggetti previsti dalle lettere a) e c), dell'art. 1, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nel precedente articolo, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Essi sono altresì sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al controllo globale per tutti i tributi.
Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nel precedente articolo, è soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore ad un mese né superiore a cinque mesi. Il provvedimento è adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, il conducente che nel corso di un triennio è punito per tre violazioni previste nell'art. 7 è soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni né superiore a tre mesi. Il provvedimento è adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto. Per la opposizione al provvedimento si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Agli effetti dei precedenti commi si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al penultimo comma dell'art. 7.