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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. 627

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  15-4-2000
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Art. 7



Il mittente è responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantità diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.
Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'articolo 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1, si applica la pena pecuniaria da L. 150.000 a L.
300.000.
Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 180.000.
La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente articolo 1.
Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo è punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L.
1.500.000.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980 N. 882.
Per le violazioni punite con una pena pecuniaria è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 10 MARZO 2000 N. 74))
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(3a)

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AGGIORNAMENTO (3a)

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982".