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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. 627

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dello interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1



I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.
Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:
a) dati di identificazione del mittente, ai sensi , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;
((10))

b) natura, qualità e quantità specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi;
c) dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;
d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonché specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo vero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unità;
e) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.
Il documento deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta del vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni. Uno degli esemplari è conservato dal mittente, gli altri due sono ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conserva uno e consegna l'altro al destinatario medesimo contemporaneamente ai beni trasportati. La sottoscrizione del vettore spiega effetto come attestazione delle indicazioni previste alla lettera e) del precedente comma.
Se il trasporto è eseguito, a norma dell'art. 1700 del codice civile, da più vettori, ciascuno di essi o un suo incaricato deve apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni, all'atto del ritiro, la firma per ricevuta e la data del ritiro. La disposizione non si applica se il trasporto è effettuato da un solo vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire, in tutto o in parte, il trasporto.
Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto è effettuato per suo conto.
La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione è ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se è ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente comma, se il documento di cui all'art. 1 è costituito dalla fattura questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento.
Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla di accompagnamento deve specificarne la causale.
Se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo.
Nel caso di trasporto in conto proprio, la firma per ricevuta prevista dal terzo comma è apposta dal conducente del veicolo, prima dell'inizio del trasporto.
Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da cave e miniere, nonché di materiali inerti o di materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attività imprenditoriale, il documento di accompagnamento potrà riportare una indicazione approssimativa della quantità trasportata.
È ammessa l'adozione di distinte serie di numerazione dei documenti, in relazione alle modalità di organizzazione della impresa.
Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal versamento della imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad enti, cooperative e altri organismi associativi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto è eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. Tuttavia, i cessionari, gli enti, le cooperative e gli altri organismi associativi sono tenuti alla osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto è eseguito da loro o da altri per loro conto.(2)
Ai fini del presente decreto, per mittente si intende colui che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a chi effettua il trasporto.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 ha disposto (con l'art. 45 comma 3) che le disposizioni previste dall'art. 29 del sopra citato D.P.R., limitatamente alle modifiche apportate all'art. 1, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, hanno effetto dal 1 gennaio 1982.
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.