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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1978, n. 650

Finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo.

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Testo in vigore dal:  9-11-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata legge il Governo è autorizzato all'emanazione di norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi;
Sentita la giunta regionale della regione autonomia Friuli-Venezia Giulia;
Vista la lettera in data 14 luglio 1978 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale viene chiesto il parere alla commissione parlamentare per l'attuazione degli accordi italo-jugoslavi di Osimo;
Considerato che la predetta commissione non si è espressa nel termine prescritto e quindi si prescinde dal parere ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della citata legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta:

Art. 1


È autorizzata la costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a valle di Salcano, in comune di Gorizia.
L'opera dovrà essere realizzata assicurando una disponibilità di acqua per uso irriguo di circa 23 mc/sec. nel territorio italiano.
Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla realizzazione dell'opera mediante affidamento ad una impresa o consorzio di imprese che, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo citato nelle premesse, debbono essere autorizzati, su raccomandazione del Ministero degli affari esteri, ad eseguire i lavori in joint venture con una impresa o più imprese jugoslave.
Apposita convenzione sarà stipulata ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici per l'affidamento di cui al precedente terzo comma.