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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 618

Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ruoli unici di impiegati ed operai.

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Testo in vigore dal:  13-9-1977

Art. 4

Inquadramento nei ruoli unici


Nei ruoli unici previsti dal presente decreto è inquadrato il personale di cui all'art. 6, lettere c) e d), della legge 22 luglio 1975, n. 382.
L'inquadramento è disposto nelle corrispondenti qualifiche e categorie dei ruoli unici in ordine progressivo, in relazione all'anzianità di servizio posseduta da ciascuna unità di personale e, in caso di pari anzianità, all'età.
Per il personale proveniente da enti pubblici la corrispondenza, ai fini dell'inquadramento, tra le qualifiche possedute nell'ente e quelle previste nei ruoli unici è determinata, ove non risulti stabilita dai regolamenti organici degli enti medesimi, con il decreto di inquadramento di cui al successivo art. 5.
Il personale non di ruolo proveniente da enti pubblici è collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e sarà inquadrato nei ruoli unici previsti dal presente decreto al compimento dei periodi di lodevole ed ininterrotto servizio stabiliti dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutando, a tale fine, il servizio prestato presso l'ente di provenienza.
L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile con la progressione economica o di carriera. Detto assegno è pensionabile per la parte corrispondente alla differenza fra gli assegni pensionabili in godimento e quelli ugualmente pensionabili spettanti a seguito dell'inquadramento.