DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-9-1977
                              Art. 95.
                       Attribuzione ai comuni

  Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di
edilizia  residenziale  pubblica  sono attribuite ai comuni, salva la
competenza  dello  Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a
dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.