DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-9-1977
                              Art. 52.
                        Attivita' commerciali

  Ferme  restando  le funzioni gia' di competenza delle regioni e dei
comuni,  e  nel  quadro  degli  indirizzi determinati dal Governo, e'
delegato  alle  regioni  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
relative:
    a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di
riviste,  ai  pubblici  esercizi  di  vendita e consumo di alimenti e
bevande;
    b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in
materia  di  classificazione,  calibratura, tolleranza, imballaggio e
presentazione dei prodotti commercializzati;
    c) all'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi sulla base
delle  norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque
dal 1 gennaio 1979.
  Le  regioni  possono  altresi'  svolgere  in  sede locale attivita'
integrativa  in  tema  di  promozione  dell'associazionismo  e  della
cooperazione nel settore del commercio nonche' assistenza integrativa
alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.