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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  13-9-1977

Art. 128

Determinazione del fondo di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281


In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune è altresì integrato di un importo pari agli stanziamenti per spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.
È fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976.