DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-10-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 115. 
                    Enti a struttura associativa 
 
  Gli enti di cui  all'allegata  tabella  B,  compresa  l'annotazione
finale,  che  abbiano  una  struttura   associativa,   continuano   a
sussistere come enti morali assumendo la  personalita'  giuridica  di
diritto privato  con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad  essi  individualmente
relativo. Essi conservano la  titolarita'  dei  beni  necessari  allo
svolgimento delle attivita' associative, nonche' di quelle  derivanti
da atti di liberalita' o contributi degli associati. 
  Alla individuazione dei beni  di  cui  sopra  si  provvede  con  il
decreto di cui al precedente art. 113. 
  ((Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione  sino
al 31 dicembre 1979 di un contributo per il  sostegno  dell'attivita'
associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi  del
presente articolo; tale  contributo,  per  l'anno  1979,  non  potra'
comunque superare il 50 per  cento  di  quello  erogato  dallo  Stato
nell'esercizio finanziario 1977 salvo  quanto  disposte  per  l'ANMIL
nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come
modificato dalla legge di conversione. 
  In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre  1979  sono  abrogate  le
disposizioni di legge che prevedono  ritenute  su  salari,  stipendi,
retribuzioni, pensioni rendite, prestazioni previdenziali in  genere,
compensi od assegni continuativi,  ovvero  contributi  obbligatori  a
favore degli enti di cui al primo comma. 
  A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo
comma hanno diritto di percepire mediante  ritenuta  sulle  pensioni,
assegni  e  rendite  erogati  dallo  Stato   o   da   enti   pubblici
previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette
prestazioni intendono loro versare mediante delega in  forma  libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e  gli  enti  pubblici
interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi
con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalita'
della riscossione delle ritenute di cui al presente comma. 
  Dal  1°  gennaio  1980  lo  Stato,  per  sostenere  l'attivita'  di
promozione sociale e di tutela degli associati,  con  apposite  leggi
potra'  assegnare  contributi   alle   associazioni   nazionali   che
statutariamente e  concretamente  dimostreranno  di  perseguire  fini
socialmente e moralmente rilevanti)).