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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1977, n. 422

Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  11-8-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976, e confermato il 16 giugno 1977 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, dell'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome (Cisal-Cisas-UnsaFisafs-Snals) e della Dirstat e della Cisnal, sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il lavoro straordinario può essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili ed è autorizzato con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non potrà eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità del personale in servizio.
Il predetto decreto dovrà indicare, oltre che i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, anche gli uffici interessati, l'entità del personale impiegato, compreso il titolare delle relative unità organiche, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle suindicate esigenze di servizio.
Le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese nei limiti stabiliti con il decreto di autorizzazione con il quale, salvo quanto previsto nei successivi articoli, potrà consentirsi di raggiungere al massimo e solo per casi eccezionali il limite annuo individuale di 240 ore.
Ove non sia diversamente stabilito col decreto di autorizzazione, la spesa mensile per lavoro straordinario non può normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo del relativo capitolo di bilancio. Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite può essere eccezionalmente superato nei periodi di più intensa attività, purché sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi in bilancio una disponibilità non inferiore, per ciascun mese, alla metà di quella normalmente utilizzabile.
Al termine di ogni periodo autorizzato il titolare di ogni singola unità organica presenterà una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione sull'entità delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonché in ordine all'effettivo risultato conseguito; ciò anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terrà conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.