DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-9-1977
                              Art. 84.
       Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale

  Le  funzioni  amministrative  relative alle materie tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici
di  trasporto  di  persone  e  merci  (esclusi  gli  effetti postali)
esercitati   con   linee   tranviarie,   metropolitane,   filoviarie,
funicolari   e   funiviari  di  ogni  tipo,  automobilistiche  (anche
sostitutive  di  linee  tranviarie  e ferroviarie in concessione e di
linee  delle  ferrovie  dello Stato definitivamente soppresse a norma
del  regio  decreto 21 dicembre 1931, numero 1575), anche se la parte
non  prevalente  del  percorso  si  svolge nel territorio di un'altra
regione.
  Le  modalita'  di  svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di
cui  al  primo  comma  che  si svolgono parzialmente in altre regioni
finitime,  sono  stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio
si  svolge  la  parte  minore  del  percorso  dei servizi pubblici di
trasporto.
  Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al
personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee.