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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1977, n. 1052

Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici.

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Testo in vigore dal:  21-2-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1976, n. 373, contenente norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici;
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Considerato che - in difforme avviso del Consiglio di Stato - spetta istituzionalmente al consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione il potere di stabilire la determinazione dei costi di verificazione delle prove e dei controlli di omologazione di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente regolamento, non rientrando nei compiti del C.I.P. tale attribuzione;
Ritenuto che il Consiglio nazionale delle ricerche ha proposto l'eliminazione dall'art. 15, primo comma, delle parole "nel periodo medio stagionale e durante le ore di soleggiamento in giornata serena", in quanto renderebbero più difficili le operazioni di collaudo;
Considerato che è, invece, indispensabile che il collaudo sia eseguito nel periodo medio stagionale e durante le ore di soleggiamento perché durante tale periodo vi sono escursioni giornaliere di temperatura esterna sufficienti per rilevare punti della curva di regolazione di valore abbastanza diverso tra loro per valutare l'efficacia della regolazione centrale e/o di eventuali altri sistemi di regolazione atti ad evitare che la temperatura all'interno degli ambienti superi i 20 °C, come espressamente richiesto dall'art. 11 della legge, controllo questo tanto più necessario negli edifici di nuova costruzione, termicamente isolati, dove gli apporti di calore estranei all'impianto sono particolarmente importanti;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1

Definizioni


Legge: la legge 30 aprile 1976, n. 373.
Regolamento: il presente decreto, emanato in base all'art. 21 della legge.
Decreto: il decreto emanato in base all'art. 15 della legge.
Prototipo: modello di un apparecchio.
Serie: gruppo di apparecchi ottenuti dallo sviluppo dello stesso prototipo.
Potenza termica al focolare: potenza termica massima che può essere sviluppata nel focolare, accertata in sede di omologazione ed espressa in kcal/h o in W.
Nel caso di impianti che prevedono la produzione del calore con più generatori, per potenza termica al focolare si intende la somma delle potenze termiche al focolare dei singoli generatori.
Modifica di impianto: interventi sull'impianto che ne portano la potenza termica a un valore eccedente di oltre il 10% quella installata alla data di entrata in vigore del regolamento.
Ristrutturazione di edificio esistente: intervento che comporta l'esecuzione di opere murarie di modifica o di rifacimento di opere preesistenti, che interessino almeno il 50% di una delle seguenti parti dell'edificio:
muri di tamponamento;
solai di sottotetto o copertura;
pavimenti su solai che insistono su spazi aperti, o che comporta un aumento della superficie vetrata dell'edificio superiore al 5 per cento.