DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1976, n. 726

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, per la parte concernente la spedizione delle stampe periodiche.

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Testo in vigore dal: 14-11-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il codice postale e delle  telecomunicazioni,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  ottobre  1976,
n. 718; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con quello per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Per  le  stampe   periodiche   spedite   in   abbonamento   postale
direttamente dagli amministratori  e  dagli  editori  in  numero  non
inferiore a 2000 ed a 5000  esemplari,  le  tariffe  previste  per  i
gruppi 2°, 3°, 4° e 5° dalla voce  5  della  tabella  1  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, sono
stabilite, a decorrere dal 1° novembre 1976, nelle seguenti misure: 
    

 Gruppo 2°:
      spedizioni non inferiori a 2000 esemplari:
        per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . .   L. 10
        per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . .    "   5
      spedizioni non inferiori a 5000 esemplari:
        per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . .   L.  7
        per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . .    "   3

    Gruppo 3°:
      spedizioni non inferiori a 2000 esemplari:
        per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . .   L. 13
        per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . .    "   5
      spedizioni non inferiori a 5000 esemplari:
        per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . .   L.  9
        per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . .    "   4

    Gruppi 4° e 5°:
      spedizioni non inferiori a 2000 esemplari:
        per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . .   L. 21
        per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . .    "   9
      spedizioni non inferiori a 5000 esemplari:
        per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . . . .   L. 18
        per ogni 50 gr o frazione in piu . . . . . . . . . .    "   8
    
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1976 
 
                                LEONE 
 
                                  ANDREOTTI - COLOMBO 
                                  - STAMMATI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1976 
  Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 16