DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1975, n. 902

Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/2003)
Testo in vigore dal: 18-3-1976
                              Art. 41.

  Con  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da
emanarsi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto  d'intesa  con  l'amministrazione,  regionale,  il
personale  di  ruolo o con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto
presso  le  sedi  periferiche  nel  Friuli-Venezia  Giulia degli enti
menzionati  nel  primo  comma  dell'art. 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e' trasferito alla regione,
nel  rispetto  delle prescrizioni stabilite dai commi quarto e quinto
dello stesso articolo.
  Con  legge  regionale sara' disciplinata la definitiva destinazione
di   detto   personale,   fermo   il   rispetto   delle  prescrizioni
sopraindicate.
  Le  spese per gli stipendi e per tutte le altre competenze ed oneri
relativi  al  personale con contratto a tempo determinato in servizio
alla  data  di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti
di  cui  al  precedente  primo  comma sono a carico della regione nel
rispetto dei termini contrattuali.