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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1975, n. 483

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602.

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Testo in vigore dal:  10-10-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, e successive modificazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:
"Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga, delle facoltà previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693 e nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempienti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio".
All'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:
"La formazione degli elenchi di cui al presente articolo può essere affidata, con decreto del Ministro per le finanze, al consorzio obbligatorio tra esattori delle imposte dirette in carica con le modalità di cui all'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693".