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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2023)
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Testo in vigore dal:  5-10-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1


Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature, esercitate sia direttamente dagli organi dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.