DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Testo in vigore dal: 5-10-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il turismo
e lo spettacolo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  degli organi centrali e periferici dello Stato in
materia di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed
attrezzature,  esercitate  sia  direttamente dagli organi dello Stato
sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale
o  sovraprovinciale  sono  esercitate,  per il rispettivo territorio,
dalle  province  di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui
all'art.  16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli
seguenti.