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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 474

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/2011)
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Testo in vigore dal:  7-5-1992
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Art. 3


Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;
2) alla sanità aerea e di frontiera ivi comprese le misure quarantenarie;
3) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentita la provincia interessata;
4) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
5) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati;
6) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;
7) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari: della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;
8) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;
((9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; la facoltà di organizzare i predetti esami è estesa alla provincia di Trento;
10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non è attività di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;))

11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali;
12) alla vigilanza e tutela del lavoro eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numeri 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
13) all'organizzazione sanitaria militare;
14) ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché ai servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.