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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1992)
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Testo in vigore dal:  12-11-1974

Art. 68

Trasferimenti a domanda


I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
Essi sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella detta tabella la valutazione del ricongiungimento al coniuge avviene indipendentemente dalla attività professionale dello stesso. Per il personale direttivo ed ispettivo tecnico è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.
I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica istruzione.
I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
I provveditori agli studi competenti a provvedere al trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di cui al precedente secondo comma.
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno, annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi competente a provvedere.