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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1982)
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Testo in vigore dal:  3-11-1977
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Art. 3

Consiglio di interclasse e di classe


Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.
Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse, o di classe:
a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;
c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
((I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto))
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Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.