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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1982)
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Testo in vigore dal:  12-11-1974

Art. 25

Autonomia amministrativa


I consigli di circolo, di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al primo comma sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.
Le aperture di credito di cui al comma precedente, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.
Il servizio di cassa è affidato, previa autorizzazione del provveditore agli studi, a una azienda o a un istituto di credito il quale deve assumere anche la custodia dei valori.
I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa, e dal segretario.
Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.
Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, emanato di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo; del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa.