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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1974, n. 119

Modifica dell'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

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Testo in vigore dal:  19-5-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 406, che ha modificato il predetto art. 370;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

All'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 406, è aggiunto, dopo il quinto comma, il seguente:
"In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro per il tesoro può consentire con proprio decreto, per determinate categorie di personale statale, che il pagamento diretto dello stipendio agli interessati abbia inizio in data anteriore di non più di cinque giorni a quella di cui al precedente secondo comma.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1974

LEONE RUMOR - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 136. - CARUSO