DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 22-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 49. 
                      (Espropriazione forzata). 
 
  1. Per la riscossione delle  somme  non  pagate  il  concessionario
procede  ad  espropriazione  forzata  sulla  base  del   ruolo,   che
costituisce titolo esecutivo ((...)); il concessionario puo' altresi'
promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. 
  1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero  il
riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati
in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono  essere
tempestivamente  comunicati  dall'ente  creditore  al  concessionario
della riscossione. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 24  SETTEMBRE  2015,
N. 159)). 
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)). 
  1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)). 
  2. Il procedimento di  espropriazione  forzata  e'  regolato  dalle
norme  ordinarie  applicabili  in  rapporto  al   bene   oggetto   di
esecuzione, in quanto non derogate dalle  disposizioni  del  presente
capo e con esso compatibili; gli atti relativi  a  tale  procedimento
sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26. 
  3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono  esercitate
dagli ufficiali della riscossione.