DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 38. 
         Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche 
 
  L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle  dichiarazioni
presentate  dalle  persone  fisiche  quando  il  reddito  complessivo
dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o  non  sussistono  o
non spettano, in tutto o in parte, le  deduzioni  dal  reddito  o  le
detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. 
  La rettifica  deve  essere  fatta  con  unico  atto,  agli  effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta  locale
su redditi, ma con  riferimento  analitico  ai  redditi  delle  varie
categorie  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. 
  L'incompletezza, la falsita'  e  l'inesattezza  dei  dati  indicati
nella dichiarazione, salvo quanto  stabilito  nell'art.  39,  possono
essere desunte dalla  dichiarazione  stessa,  dal  confronto  con  le
dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle  notizie
di cui  all'articolo  precedente  anche  sulla  base  di  presunzioni
semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
  L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni  recate  dai  commi
precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente
il reddito complessivo del contribuente sulla  base  delle  spese  di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la
prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con  redditi  diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo  d'imposta,  o  con  redditi
esenti o soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 
  La  determinazione  sintetica  puo'  essere  altresi'  fondata  sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita'  contributiva
individuato  mediante  l'analisi   di   campioni   significativi   di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare  e
dell'area territoriale di appartenenza,  con  decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
con  periodicita'  biennale  ((,  sentiti  l'Istituto  nazionale   di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di  ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di  spesa  e
alla propensione al risparmio dei contribuenti)).  In  tale  caso  e'
fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui  al  quarto
comma. 
  La determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  di  cui  ai
precedenti commi e' ammessa a condizione che il  reddito  complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. 
  L'ufficio che procede alla  determinazione  sintetica  del  reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a  comparire  di
persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai  sensi  dell'articolo  5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. ((153)) 
  Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono  deducibili
i soli oneri previsti dall'articolo 10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli
oneri sostenuti dal contribuente, le  detrazioni  dall'imposta  lorda
previste dalla legge. 
                                                                (107) 
 
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AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 22, comma  1)  che
"Al  fine  di   adeguare   l'accertamento   sintetico   al   contesto
socio-economico, mutato nel corso  dell'ultimo  decennio,  rendendolo
piu' efficiente e dotandolo di garanzie per  il  contribuente,  anche
mediante  il  contraddittorio,  all'articolo  38  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  con  effetto
per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali  il  termine  di
dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto,  i  commi  quarto,  quinto,  sesto,  settimo  e
ottavo, sono sostituiti". 
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AGGIORNAMENTO (153) 
  Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Il
presente articolo non si applica  agli  inviti  per  fornire  dati  e
notizie  rilevanti  ai  fini  dell'accertamento  e  agli  altri  atti
previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al  31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia'  notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate".