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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  18-2-1979
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Art. 220

(Base pensionabile)


Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennità previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge. (2)
Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la misura della base pensionabile il "compenso combattenti". Detto compenso è liquidato in valore capitale, da determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1 luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.
((4a))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che l'articolo 220, primo comma, del presente decreto è sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976.
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AGGIORNAMENTO (4a)
La L. 6 febbraio 1979, n. 42 ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 220 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della cessazione dal servizio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1978.