DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-2-1979
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 220.
                         (Base pensionabile)

  Ai  fini  della  determinazione  della  misura  del  trattamento di
quiescenza  degli  iscritti  al Fondo pensioni, la base pensionabile,
costituita   dall'ultimo  stipendio  e  dagli  assegni  o  indennita'
pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del
18 per cento:
    a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi
dirigenti  prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
    b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974,
n. 57;
    c) assegno personale pensionabile.
  Per  gli  effetti  del precedente comma si considerano soltanto gli
assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione
della base pensionabile, da disposizioni di legge. (2)
  Degli  assegni  personali di cui al comma precedente non concorre a
determinare   la   misura   della   base  pensionabile  il  "compenso
combattenti".  Detto  compenso  e'  liquidato  in valore capitale, da
determinare  moltiplicando  per quindici l'importo annuo del compenso
stesso  per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1 luglio 1973 e
per  dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.
((4a))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  29  aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 22, comma 1)
che  l'articolo  220, primo comma, del presente decreto e' sostituito
per  le  cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1
gennaio 1976.
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AGGIORNAMENTO (4a)
  La  L.  6 febbraio 1979, n. 42 ha disposto (con l'art. 14, comma 6)
che  "Ai  fini  della  determinazione della misura del trattamento di
quiescenza  di  cui  all'articolo 220 del testo unico delle norme sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
dicembre  1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 22 della legge
29  aprile  1976,  n. 177, l'ultimo stipendio integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della
cessazione dal servizio".
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  33,  comma  3) che la presente
modifica ha effetto dal 1 ottobre 1978.