DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 26-7-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
                  Termini per il versamento diretto 
 
  I versamenti diretti alle sezioni di  tesoreria  provinciale  dello
Stato e all'esattoria devono essere eseguiti: 
    1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello  in
cui e' stata operata la  ritenuta  prevista  dall'articolo  3,  primo
comma, n. 1) e dal secondo  comma,  lettere  a),  f)  e  h),  e  sono
maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo  comma;)
(18) 
    2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920; 
    3)   nel   termine   stabilito   per   la   presentazione   della
dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone  giuridiche  e
per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6)
dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31  maggio,  per  l'imposta
sul reddito delle persone fisiche  nel  caso  previsto  dal  medesimo
articolo 3, secondo comma, lettera c); 
    3-bis) entro il sedicesimo giorno  del  secondo  mese  successivo
alla  chiusura  del  periodo  d'imposta  per  i  versamenti  previsti
dall'art. 3, secondo comma, lettera e); (18) (24) 
    3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello
di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di
interessi,  premi  ed  altri  frutti  per   i   versamenti   previsti
dall'articolo 3, secondo comma, lettera d). (18) 
    4) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461; 
    5) entro il 15 aprile, il 15 luglio,  il  15  ottobre  ed  il  15
gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati
dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli  utili  di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. (19) 
    ((5-bis) entro il termine  per  il  versamento  del  saldo  della
dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la  ritenuta
prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.)) 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461. 
  Le ritenute  operate  dall'Amministrazione  postale  ai  sensi  del
secondo  comma  dell'art.  26  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  sono  versate  in  tesoreria
secondo modalita' da  stabilire  con  decreto  del  Ministro  per  le
finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. 
    
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AGGIORNAMENTO (18)
Il  D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla
L.  1  dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3)
che  le  modifiche  apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia
dal 1 febbraio 1982.
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 30 dicembre 1981,  n.  792,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che  "Le
modifiche apportate con l'art.  1-bis  del  decreto-legge  2  ottobre
1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1  dicembre  1981,
n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto
attiene alla riscossione mediante versamenti diretti  delle  ritenute
di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno  effetto  dal  1  gennaio
1982". 
    
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 30 dicembre 1982,  n.  953,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha disposto (con l'art. 1,  tabella
III) che "In deroga al disposto di cui all'articolo 8,  primo  comma,
n. 3-bis, del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi  di
cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  maturati  nell'anno  1982,
ancorche' non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di  due
mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti.  La
disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo
d'imposta coincide con l'anno solare".