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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  21-8-2013
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Art. 53

Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione).
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi
((duecento))
giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.