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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  22-8-2008
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Art. 47-bis

(Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di
registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).
1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari
((e ai soggetti da essi incaricati))
le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.