DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 6-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26. 
              Notificazione della cartella di pagamento 
 
  La cartella e' notificata dagli ufficiali della  riscossione  o  da
altri soggetti abilitati  dal  concessionario  nelle  forme  previste
dalla  legge  ovvero,  previa  eventuale  convenzione  tra  comune  e
concessionario, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
municipale ((; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento  della
notifica sono necessarie piu' formalita', le  stesse  possono  essere
compiute, in un periodo di tempo non superiore a  trenta  giorni,  da
soggetti  diversi  tra  quelli  sopra  indicati  ciascuno  dei  quali
certifica   l'attivita'   svolta   mediante   relazione   datata    e
sottoscritta)). La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio
di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso,  la  cartella
e' notificata in plico chiuso e la  notifica  si  considera  avvenuta
nella data indicata nell'avviso di ricevimento  sottoscritto  da  una
delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile
dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. 
  La notifica della cartella puo' essere eseguita, con  le  modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
n. 68, a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  all'indirizzo  del
destinatario risultante  dall'indice  nazionale  degli  indirizzi  di
posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i  soggetti  che
ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo
di  posta   elettronica   certificata   da   inserire   nell'INI-PEC,
all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali  casi,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  Quando  la  notificazione  della  cartella  di  pagamento   avviene
mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di
famiglia o addette alla  casa,  all'ufficio  o  all'azienda,  non  e'
richiesta   la   sottoscrizione   dell'originale   da    parte    del
consegnatario. 
  Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la
notificazione  della  cartella  di  pagamento  si  effettua  con   le
modalita' stabilite dall'art. 60 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno
successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo
del comune. (82) 
  L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice  o  la  copia
della  cartella  con  la  relazione  dell'avvenuta  notificazione   o
l'avviso di ricevimento  ed  ha  l'obbligo  di  farne  esibizione  su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione. 
  Per quanto non e' regolato dal presente articolo  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione
della  cartella  di  pagamento  ai  contribuenti  non  residenti   si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  quarto   e   quinto   comma
dell'articolo 60 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. (68) 
 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  La Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre -  7  novembre
2007, n. 366 (in G.U. 1a  s.s.  14/11/2007,  n.  44),  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  del   combinato   disposto   degli
articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma,  e  60,
primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R.  29  settembre
1973, n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito), nella parte in cui prevede, nel  caso  di  notificazione  a
cittadino  italiano  avente  all'estero  una  residenza   conoscibile
dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe
degli Italiani  Residenti  all'Estero  (AIRE),  che  le  disposizioni
contenute nell'articolo 142 del codice di  procedura  civile  non  si
applicano". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258
(in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  del  terzo  comma   (corrispondente   all'attualmente
vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.
602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella
parte in cui  stabilisce  che  la  notificazione  della  cartella  di
pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del  codice  di  procedura
civile [...] si esegue con le modalita' stabilite  dall'art.  60  del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziche'  «Nei  casi  in  cui  nel
comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la  notificazione  non  vi   sia
abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le
modalita' stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e  lettera  e),
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»".